Nella pianificazione successoria, le polizze vita offrono evidenti benefici, consentendo l’ottimizzazione della gestione finanziaria e dell’imposizione fiscale. Inoltre la liquidazione avviene in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti per la chiusura della successione e dunque un contratto di questo tipo fornisce anche ossigeno ai superstiti per fare fronte alle prime necessità in attesa dell’eredità.
Per quanto concerne quei soggetti che vogliono lasciare degli attivi anche a chi non è tra gli eredi legittimi, la polizza risulta essere lo strumento più efficace. L’indennità (premio e rendimenti) rimborsata dalla compagnia al beneficiario è esente da imposte di successione (articolo 12 del decreto legislativo n. 346/1990).
Ma al di là del Fisco light, i contratti assicurativi hanno anche altre caratteristiche che li contraddistinguono. Un esempio su tutti è quello della della maggiore tutela della privacy. L’obbligo di riservatezza sui dati dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, è stato infatti confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17790 dell’8 settembre 2015. Tali generalità infatti riguardano secondo questo orientamento un soggetto terzo che non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (come previsto dall’articolo 1920 del Codice Civile).
Propria della polizza è anche la flessibilità nella destinazione del patrimonio. Con la possibilità di individuare dei beneficiari e degli importi a questi assegnati purché non vi sia lesione della quota di legittima. Il contraente può infatti scegliere anche una terza persona non compresa nel nucleo familiare normato dalla legge. Così anche un convivente può essere nominato beneficiario e in tal modo verrà meno il pagamento della tassa di successione che per le persone non legate da parentela sono più elevate e prive di franchigia (si veda la tabella a fine articolo). Tra l’altro, a differenza dei trust, al contraente resta la possibilità, in qualsiasi momento e con una semplice comunicazione scritta alla compagnia, di modificare i beneficiari eventualmente anche integrandoli.
Come appurato dalla giurisprudenza, la polizza, in particolare le unit linked, non possono ledere i diritti previsti dal Codice civile a favore degli eredi legittimari (ascendenti e discendenti). La Corte di Cassazione nella sentenza 3263/2016 del 19 febbraio 2016, ha stabilito che in determinate condizioni un contratto di assicurazione a contenuto finanziario si può configurare come una donazione indiretta. Godono degli stessi diritti anche le polizze di diritto estero o di private insurance che hanno minori vincoli anche per quanto riguarda i beni da conferire a titolo di premio assicurativo.
Fonti: intermediachannel.it; ilsole24ore.com