Ritardi aerei, svolta della Corte Ue: le restrizioni al traffico non bastano a negare i risarcimenti

Una restrizione del traffico aereo non basta, da sola, a escludere il diritto dei passeggeri alla compensazione per un volo arrivato in ritardo. È il principio ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza dell’8 ottobre 2026, pronunciata nella causa C-108/26 RX, destinata a incidere sulle controversie relative ai disservizi aerei.

La decisione chiarisce che le compagnie non possono invocare automaticamente le decisioni delle autorità di controllo del traffico aereo per sottrarsi al pagamento degli indennizzi previsti dal Regolamento europeo 261/2004. Occorre invece verificare le ragioni che hanno determinato le restrizioni e stabilire se l’evento all’origine della misura costituisca una circostanza eccezionale, estranea alla normale attività del vettore e al di fuori del suo effettivo controllo.

La pronuncia nasce da una vicenda relativa a una passeggera che, nel luglio 2023, avrebbe dovuto viaggiare da Smirne, in Turchia, a Varsavia, in Polonia. Il volo arrivò a destinazione con oltre tre ore di ritardo. L’aeromobile aveva già accumulato un ritardo nel precedente collegamento tra Katowice e Smirne, a causa di restrizioni dello spazio aereo in Ungheria e Romania legate a condizioni meteorologiche avverse. Una volta atterrato in Turchia, il velivolo subì inoltre un guasto tecnico, che richiese oltre due ore di riparazione.

La passeggera aveva chiesto una compensazione di 400 euro. Nel procedimento, il giudice polacco aveva rilevato che, sottraendo dal ritardo complessivo il tempo attribuibile alle restrizioni del traffico aereo, il ritardo residuo sarebbe stato inferiore alle tre ore, soglia generalmente necessaria per ottenere la compensazione per un arrivo tardivo.

La Corte europea ha chiarito che la decisione di gestione del traffico aereo non può essere considerata, di per sé e indipendentemente dalle ragioni che l’hanno determinata, una circostanza eccezionale. È necessario esaminare caso per caso l’origine della misura e le sue caratteristiche.

I giudici hanno inoltre precisato che un evento eccezionale può essere preso in considerazione anche quando, da solo, non abbia provocato un ritardo di almeno tre ore. Se il disservizio deriva da più cause, occorre distinguere il tempo effettivamente imputabile all’evento eccezionale da quello dovuto ad altre circostanze, per verificare se sussistano i presupposti per l’indennizzo. La Corte ha anche stabilito che un evento che abbia interessato un precedente volo dello stesso aeromobile può rilevare, purché sia dimostrato un nesso causale diretto con il ritardo del collegamento successivo.

La sentenza assume rilievo anche sul piano giuridico perché la Corte di giustizia ha riesaminato e sostituito le risposte precedentemente fornite dal Tribunale dell’Unione europea, ritenendo che l’interpretazione iniziale rischiasse di compromettere l’unità e la coerenza del diritto europeo.

A commentare la decisione è Felice D’Angelo, amministratore delegato di ItaliaRimborso, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri alle prese con disservizi aerei.

«Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei passeggeri europei. La Corte di Giustizia chiarisce il principio fondamentale che le compagnie aeree non possono sottrarsi automaticamente agli obblighi di compensazione limitandosi a richiamare generiche decisioni sul traffico aereo. Occorre dimostrare che all’origine di tali decisioni vi sia una circostanza realmente eccezionale e non riconducibile alla normale gestione operativa del trasporto aereo», afferma D’Angelo.

Secondo il responsabile di ItaliaRimborso, la pronuncia contribuisce a rendere più trasparente la gestione delle richieste dei viaggiatori. «Molto spesso i passeggeri si vedono respingere le proprie richieste di rimborso o compensazione sulla base di motivazioni poco chiare. Questa decisione rafforza il principio secondo cui l’onere della prova grava sul vettore, che deve dimostrare in modo concreto l’esistenza delle condizioni straordinarie previste dalla normativa europea».

D’Angelo invita infine chi ha subito un ritardo superiore alle tre ore a verificare le circostanze del proprio viaggio e le motivazioni eventualmente addotte dalla compagnia per respingere la richiesta. La sentenza, tuttavia, non introduce un risarcimento automatico per tutti i voli in ritardo: il diritto alla compensazione continua a dipendere dalle condizioni previste dal regolamento europeo e dalla valutazione delle cause effettive del disservizio.

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